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Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - corte dei conti - Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 15057 del 19/06/2017

Controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti - Giurisdizione - Devoluzione al giudice del rapporto di lavoro o al giudice del rapporto pensionistico - Criteri di riparto.

Ai fini del riparto di giurisdizione nelle controversie funzionali al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti, occorre distinguere tra domanda proposta nel corso del rapporto e che attiene agli obblighi, pur con connotazione previdenziale, del datore di lavoro e domanda, formulata dal dipendente già in quiescenza, diretta ad incidere esclusivamente sul rapporto previdenziale, dovendosi ritenere che mentre nel primo caso la controversia è devoluta al giudice del rapporto di lavoro, - e, quindi, al giudice amministrativo per le vicende anteriori al 30 giugno 1998 ed al giudice ordinario per quelle successive - nel secondo la lite appartiene alla giurisdizione della Corte dei Conti. (Principio affermato in controversia relativa alla rivendicazione della copertura previdenziale da parte un medico del SSN, in ordine a pregresso periodo svolto in regime di convenzione, involgendo il diritto al versamento dei contributi e dunque la condotta datoriale indispensabile per rendere effettiva l'anzidetta copertura).

Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 15057 del 19/06/2017