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Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - impiego pubblico – Corte di Cassazione Sez. U , Sentenza n. 19166 del 02/08/2017

Lavoro pubblico privatizzato - Stabilizzazione del personale precario - Condizioni - Carattere riservato della procedura - Ulteriori deroghe alle normali procedure di assunzione - Esclusione - Limiti - Conseguenza - Dipendenti impiegati in assenza di preventiva selezione - Ricorso da parte dell'amministrazione a procedure concorsuali per la stabilizzazione degli aspiranti - Controversia - Giurisdizione amministrativa - Devoluzione.

In materia di pubblico impiego privatizzato, i processi di stabilizzazione - tendenzialmente volti ad eliminare il precariato creatosi per assunzioni in violazione dell'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 - sono effettuati nei limiti delle disponibilità finanziarie e nel rispetto delle disposizioni in tema di dotazioni organiche e di programmazione triennale del fabbisogno, e sono suscettibili di derogare alle normali procedure di reclutamento limitatamente al carattere - riservato e non aperto - dell'assunzione, ma non anche alla necessità del possesso del titolo di studio ove previsto per la specifica qualifica, né al preventivo svolgimento di procedure selettive, che (ad eccezione del personale assunto obbligatoriamente o mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento) sono necessarie nell'ipotesi - come nella specie - in cui la stabilizzazione riguardi dipendenti che non abbiano già sostenuto "procedure selettive di tipo concorsuale", con conseguente devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di procedure discrezionalmente disposte dall'amministrazione ed implicanti valutazioni di tipo comparativo tra i candidati.

Corte di Cassazione Sez. U , Sentenza n. 19166 del 02/08/2017