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Igiene e sanità pubblica – farmaceutico Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 16031 del 07/06/2023 (Rv. 668372 - 01)

Esercizio della farmacia - medicinali - vendita - Forniture di farmaci ad aziende sanitarie - Meccanismo di cui alla l. n. 296 del 2006 (cd. "payback") - Finalità - Natura di integrazione autoritativa e imperativa delle clausole negoziali del contratto tra società farmaceutica e azienda ospedaliera - Esclusione - Ragioni.

In tema di forniture di farmaci ad aziende sanitarie, deve escludersi che il meccanismo introdotto dalla l. n. 296 del 2006 (cd. "payback"), con finalità di salvaguardia dell'autonomia delle case farmaceutiche sulla fissazione del prezzo dei farmaci al pubblico, abbia natura imperativa e sostitutiva delle previsioni negoziali in corso al momento dell'entrata in vigore della predetta legge, giacché tale disciplina non ha affatto previsto la sostituzione delle condizioni di contratto tra società farmaceutiche e aziende ospedaliere, essendosi limitata, invece, a regolare la facoltà delle prime di lasciare immodificato il prezzo dei farmaci così da bloccarne la riduzione disposta dall'Agenzia del farmaco in cambio del versamento, in favore delle Regioni competenti, di una percentuale pari all'importo di tale riduzione.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 16031 del 07/06/2023 (Rv. 668372 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1339