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Impiego pubblico - impiegati dello stato - disciplina - procedimento disciplinare - in genere – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 22550 del 07/11/2016

Pubblico impiego contrattualizzato - Rifiuto del dipendente di sottoporsi per almeno due volte a visita medica di idoneità - Ipotesi autonoma di licenziamento disciplinare ex art. 55 octies, lett. d), del d.lgs. n. 165 del 2001 - Configurabilità.

Nel pubblico impiego contrattualizzato, la risoluzione del rapporto di lavoro - a seguito del procedimento di cui all'art. 55 bis del d.lgs. n. 165 del 2001 - nel caso di ingiustificato rifiuto, da parte del dipendente pubblico, di sottoporsi alla visita medica di idoneità, reiterato per almeno due volte, di cui al combinato disposto dell'art. 55 octies, lett. d), del d.lgs. n. 165 del 2001 con l'art. 6 del d.P.R. n. 171 del 2011, costituisce autonoma ipotesi di licenziamento disciplinare, finalizzata ad assicurare il rispetto delle altre norme dettate dall'art. 55 octies, sempre tutelando il diritto di difesa del dipendente.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 22550 del 07/11/2016