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Impiego pubblico - accesso ai pubblici impieghi in genere - in genere – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 22552 del 07/11/2016

Personale scolastico - Illegittima reiterazione di contratti a termine su cd. organico di diritto - Misure sanzionatorie - Stabilizzazione ex l. n. 107 del 2015 o immissione in ruolo secondo il sistema di reclutamento previgente - Idoneità ed adeguatezza - Risarcimento di danni ulteriori - Ammissibilità - Condizioni.

Lavoro - lavoro subordinato - costituzione del rapporto - durata del rapporto - a tempo determinato - in genere - In genere.

Nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione illegittima dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 11, della l. n. 124 del 1999, devono essere qualificate misure proporzionate, effettive, sufficientemente energiche ed idonee a sanzionare debitamente l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'UE, la stabilizzazione prevista nella l. n. 107 del 2015 per il personale docente, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo l'art. 1, comma 109, della l. n. 107 del 2015, nonché l'immissione in ruolo acquisita da docenti e personale ATA attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi-concorsuali, che non preclude la domanda per il risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dalla stessa, con oneri di allegazione e prova a carico del lavoratore che, in tal caso, non beneficia di alcuna agevolazione probatoria da danno presunto.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 22552 del 07/11/2016