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Impiego pubblico - impiegati di enti pubblici in genere - casse di risparmio - Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 4273 del 17/02/2017

Regione Sicilia - Dipendenti assunti dopo l'entrata in vigore della l.r. n. 21 del 1986 - Regime contributivo applicabile - Diritto alla deroga ex art. 10 della stessa legge - Limiti - Portata retroattiva della l.r. n. 5 del 2007 - Esclusione - Fondamento.

Ai dipendenti della Regione Sicilia assunti dopo l’entrata in vigore della l.r. n. 21 del 1986, è applicabile il regime contributivo previsto per gli impiegati civili dello Stato, eccezion fatta per il personale assunto in forza di procedure concorsuali già indette a tale data, in virtù della deroga di cui al comma 3 dell'art. 10 della stessa legge; né la modifica apportata dalla l.r. n. 5 del 2007, estensiva della deroga al personale assunto entro il 29 dicembre 2003 e, comunque, in base a concorsi pubblici definiti alla medesima data, è applicabile, in difetto di una previsione di retroattività, anche alle situazioni giuridiche esaurite, con obbligazione contributiva assolta secondo il regime in vigore nel momento in cui i versamenti furono effettuati.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 4273 del 17/02/2017