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Sospensione obbligatoria dal servizio del dipendente pubblico – Cass. n. 5813/2022

Impiego pubblico - impiegati dello stato - disciplina - procedimento disciplinare - Sospensione obbligatoria dal servizio ex art. 4 della l. n. 97 del 2001 - Successivo giudizio penale - Assoluzione - Omessa comunicazione al datore - Mancata ripresa del servizio - Assenza ingiustificata - Esclusione - Ragioni.

 

In tema di sospensione obbligatoria dal servizio del dipendente pubblico, disposta ai sensi dell'art. 4 della l. n. 97 del 2001, il dipendente, sospeso in pendenza di un procedimento penale e successivamente assolto, con conseguente revoca della misura cautelare, non può essere considerato assente ingiustificato ove ometta di comunicare la sentenza di assoluzione al datore di lavoro e non riprenda a lavorare, gravando sull'amministrazione, e non sul dipendente, l'obbligo di attivarsi per consentirne la riammissione, con atto ricognitivo del venir meno della causa di sospensione o, alternativamente, di disporne la sospensione facoltativa dal servizio, ove ne ricorrano i presupposti, e ciò in quanto la riattivazione della funzionalità del rapporto presuppone - a tutela di una fondamentale esigenza di certezza giuridica e in applicazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. - il previo formale invito.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 5813 del 22/02/2022 (Rv. 663992 - 01)

 

Corte

Cassazione

5813

2022