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Dirigenza non medica del SSN – 7584/2022

Impiego pubblico - impiegati dello stato - in genere - Retribuzione di posizione - Art. 11, comma 4, lett. a), del c.c.n.l. dell'8.6.2000 per la dirigenza non medica del SSN - Disapplicazione - Limiti - Fondamento - Conseguenze.

 

L'art. 11, comma 4, lett. a), del c.c.n.l. dell'8.6.2000 per la dirigenza non medica del SSN, avente ad oggetto la retribuzione di posizione, deve essere disapplicato - perché in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CEE - nella parte in cui non valorizza, ai fini dell'anzianità di servizio, anche il servizio prestato presso lo stesso ente sulla base di contratti a tempo determinato; ne consegue che il datore di lavoro è tenuto ad includere nel calcolo le prestazioni a termine rese nel rispetto degli intervalli temporali conformi a quelli richiesti dalla disciplina vigente "ratione temporis". Il requisito dell'assenza di soluzione di continuità resta limitato, per l'assunto a tempo determinato così come per il dirigente a tempo indeterminato, alle anzianità maturate presso aziende o enti diversi del SSN.

Corte Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 7584 del 08/03/2022 (Rv. 664122 - 02)

 

Corte

Cassazione

7584

2022