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Impugnazioni civili - appello - prove - nuove – Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 1954 del 25/07/1967

Diversita del mezzo probatorio - novita - sussistenza.*

La novita della prova, richiesta dalla legge per la sua ammissibilita in appello, va riguardata con esclusivo riferimento alla identita del mezzo richiesto rispetto a quello dedotto ed assunto in primo grado (o non espletato per incorsa decadenza) e non anche all'identita delle circostanze articolate nel giudizio di secondo grado. Pertanto, e ammissibile in appello l'interrogatorio formale della controparte sulle stesse circostanze oggetto della prova testimoniale gia richiesta in primo grado. ( Conf. 985-59).*

Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 1954 del 25/07/1967