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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 3584 del 25/03/1995

Impugnazione della rinunzia dell'eredità da parte dei creditori ex art. 524 cod. civ. - Successivi chiamati che hanno accettato l'eredità e debitore rinunziante - Litisconsorti necessari - Tempestiva impugnazione della sentenza di primo grado da parte di alcuni soltanto dei legittimati - Preclusione dell'impugnazione per decorrenza dei termini - Esclusione.

Qualora, nell'azione di impugnazione della rinunzia dell'eredità da parte dei creditori, a norma dell'art. 524 cod. civ., i successivi chiamati, che abbiano accettato l'eredità, siano stati parti nel processo di primo grado ed abbiano autonomamente impugnato la sentenza in cui sono rimasti soccombenti, si verte in un'ipotesi di causa inscindibile, in cui è necessaria la partecipazione del debitore rinunziante. Ne consegue che non si verifica la preclusione dell'impugnazione, per decorrenza dei termini, quando la sentenza sia stata impugnata tempestivamente dalle altre parti legittimate.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 3584 del 25/03/1995