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Spontanea esecuzione della pronuncia di primo grado – Cass. n. 34539/2021

Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - acquiescenza - tacita - Condizioni - Spontanea esecuzione della pronuncia di primo grado favorevole al contribuente da parte della P.A. - Acquiescenza tacita - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.

 

L'acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione ai sensi dell'art. 329 cod. proc. civ., consiste nella manifestazione da parte del soccombente della volontà di non impugnare e può avvenire sia in forma espressa che tacita: in quest'ultimo caso, l'acquiescenza può ritenersi sussistente soltanto quando l'interessato abbia posto in essere atti incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione. Ne consegue che la spontanea esecuzione, da parte dell'Amministrazione, della pronunzia di primo grado favorevole al contribuente non comporta acquiescenza alla sentenza, trattandosi di un comportamento che può risultare fondato anche sulla mera volontà di evitare le eventuali ulteriori spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 34539 del 16/11/2021 (Rv. 663032 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_329

 

Corte

Cassazione

34539

2021