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Impugnazioni civili - appello Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 30505 del 03/11/2023 (Rv. 669295 - 02)

Eccezioni - nuove In genere.

In tema di nullità negoziali, ove in sede di legittimità ne venga contestato il mancato rilievo ufficioso - come pure nel caso in cui si censuri la declaratoria della tardività della relativa domanda - occorre dedurre, a pena di inammissibilità della censura per difetto di specificità, anche l'emersione, nel corso del giudizio di merito, degli elementi che avrebbero dovuto indurre il giudice a ravvisare la nullità.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 30505 del 03/11/2023 (Rv. 669295 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1419, Cod_Civ_art_1421, Cod_Proc_Civ_art_112