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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 33353 del 30/11/2023 (Rv. 669663 - 01)

Ricorso - forma e contenuto - esposizione sommaria dei fatti - Ricorso confezionato mediante assemblaggio di documenti eterogenei - Violazione del principio di autosufficienza - Conseguenze - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

Il ricorso per cassazione redatto mediante la giustapposizione di una serie di documenti integralmente riprodotti è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza, il quale postula che l'enunciazione dei motivi e delle relative argomentazioni sia espressa mediante un discorso linguistico organizzato in virtù di una concatenazione sintattica di parole, frasi e periodi, sicché, senza escludere radicalmente che nel contesto dell'atto siano inseriti documenti finalizzati alla migliore comprensione del testo, non può essere demandato all'interprete di ricercare gli elementi rilevanti all'interno dei menzionati documenti, se del caso ricostruendo una connessione logica tra gli stessi, non esplicitamente affermata dalla parte. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del provvedimento di rigetto del reclamo proposto ex art. 18 l.fall. nei confronti di una sentenza di fallimento conseguente alla declaratoria di inammissibilità di una proposta di concordato, che prevedeva la falcidia del debito tributario in assenza di transazione fiscale).

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 33353 del 30/11/2023 (Rv. 669663 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_366