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Procedimento civile - cessazione della materia del contendere – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 4034 del 21/02/2007

Presupposti - Integrale soddisfazione dell'interesse dedotto in giudizio - Necessità - Condizioni - Fattispecie.

La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia. Con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario, pertanto, che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, in modo che non residui alcuna utilità alla pronuncia di merito. (Nel caso di specie, in cui la controversia aveva ad oggetto l'obbligo di arretramento di una stalla dal confine in quanto pregiudizievole alla salubrità del fondo vicino, la S.C. ha escluso che il comportamento del convenuto, che aveva allontanato gli animali e sanificato l'ambiente circostante, fosse sufficiente a giustificare una pronuncia di cessazione della materia del contendere, non ritenendo la nuova situazione di fatto definitiva ed irretrattabile).

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 4034 del 21/02/2007