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Deducibilità come vizio della sentenza tramite l'impugnazione – Cass. n. 5815/2023

Procedimento civile - atti e provvedimenti in genere - nullità' - rilevabilita' - impugnazioni civili - in genere - Nullità rilevabile d'ufficio - Omesso rilievo - Deducibilità come vizio della sentenza tramite l'impugnazione - Limiti - Fattispecie.

 

La regola dettata dall'art. 157, comma 3, c.p.c., secondo cui la parte che ha determinato la nullità non può farla valere, non opera quando si tratti di una nullità rilevabile anche d'ufficio, ma tale inoperatività è correlata alla durata del potere ufficioso del giudice, sicché una volta che quest'ultimo abbia deciso la causa omettendo di rilevare la nullità, la regola si riespande, con la conseguenza che la parte che vi ha dato causa con il suo comportamento, ed anche quella che, omettendo di rilevarla, abbia contribuito al permanere della stessa, non possono dedurla come motivo di nullità della sentenza, a meno che si tratti di una nullità per cui la legge prevede il rilievo officioso ad iniziativa del giudice anche nel grado di giudizio successivo. (Principio affermato dalla S.C. in relazione a una domanda nuova ex art. 345 c.p.c., la cui inammissibilità non era stata fatta valere dalle parti né era stata rilevata d'ufficio dal giudice d'appello, venendo dedotta, per la prima volta, col ricorso per cassazione).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 5815 del 27/02/2023 (Rv. 666968 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_157, Cod_Proc_Civ_art_345

 

Corte

Cassazione

5815

2023