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Avvocati esercenti nei territori colpiti dal sisma – Cass. n. 9473/2023

Procedimento civile - termini processuali – sospensione - Sospensione ex art. 49, commi 4 e 9 ter, del d.l. n. 189 del 2016 - Avvocati esercenti nei territori colpiti dal sisma - Sede dell'ordine di iscrizione - Irrilevanza - Ragioni - Inagibilità dello studio professionale - Sussistenza - Attestazione dell'interessato da rilasciarsi entro la scadenza del primo periodo emergenziale - Necessità - Fondamento.

 

Ai fini della sospensione dei termini perentori processuali prevista per le popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 dall'art. 49, comma 9-ter, d.l. n. 189 de 2016, come modificato dall'art. 17, comma 1, d.l. n. 8 del 2017, rileva non già la sede dell'ordine di iscrizione del difensore, non essendo essa destinata, per sua natura e funzione, ad interferire con il materiale svolgimento dell'attività difensiva, ma l'inagibilità dello studio professionale, da attestarsi, a cura del soggetto interessato ad avvalersene, mediante dichiarazione rilasciata entro la scadenza del primo periodo emergenziale, essendo la norma speciale finalizzata a sovvenire i soggetti che, in quanto residenti o aventi sede nei territori terremotati, siano andati incontro a disagi tali da rendere difficoltoso l'esercizio del diritto di difesa e il rispetto dei suindicati termini.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 9473 del 06/04/2023 (Rv. 667531 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_327

 

Corte

Cassazione

9473

2023