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Procedimento civile - litisconsorzio - necessario Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 28219 del 06/10/2023 (Rv. 669350 - 01)

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c. - Istanza di decisione formulata da un solo litisconsorte necessario - Conseguenze - Trattazione del processo ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c. anche nei confronti degli altri - Necessità - Fondamento.

In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), l'istanza di decisione, tempestivamente presentata da uno solo dei litisconsorti necessari, fa sì che il processo litisconsortile, in virtù dell'inscindibilità delle cause, debba essere trattato nelle forme camerali di cui all'art. 380-bis.1 c.p.c. anche nei confronti degli altri litisconsorti che non abbiano presentato analoga istanza, potendo tale circostanza rilevare unicamente in relazione alle conseguenze sanzionatone eventualmente discendenti dalla conformità della decisione finale alla proposta.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 28219 del 06/10/2023 (Rv. 669350 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_096, Cod_Proc_Civ_art_380_2, Cod_Proc_Civ_art_380_11