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Previdenza (assicurazioni sociali) - prescrizione - di contributi - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 20867 del 21/08/2018

Notifica della cartella esattoriale - Interruzione della prescrizione - Tempestività dell'atto - Necessità - Decorrenza della prescrizione - Individuazione - Fondamento.

In materia di omissioni contributive, la notifica della cartella di pagamento ha efficacia interruttiva della prescrizione ove intervenga entro il termine di cinque anni dalla data in cui è sorto il credito contributivo dell'INPS, che coincide con il ventunesimo giorno di ogni mese avuto riguardo alle somme maturate per il mese precedente in quanto, ai sensi dell'art. 1 del d.m. 24 febbraio 1984, emanato ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 463 del 1983, conv. con modif. in l. n. 638 del 1983, il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi relativi al rapporto di lavoro entro il giorno venti del mese successivo a quello di riferimento.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 20867 del 21/08/2018