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Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - soggetti- in genere - soci di società cooperative e di ogni altro tipo di società - svolgimento attività lavorativa per la società - obbligo assicurativo- condizioni - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 23332 del 27/09/2018

>>> In tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'art. 4 del d.P.R. n. 1124 del 1965 deve interpretarsi nel senso che i soci delle cooperative o di ogni altro tipo di società sono assoggettati all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sia quando prestano alle dipendenze della società attività lavorativa manuale sia, prescindendo dal titolo formale o soggettivo rivestito e facendo esclusivo riferimento all'aspetto sostanziale del rapporto, attività lavorativa intellettuale consistente nella sovraintendenza del lavoro altrui che determini l'esposizione a rischio ambientale. (Nella specie, è stata ravvisata la sussistenza dell'obbligo assicurativo per il socio di cooperativa adibito a sovraintendere alle operazioni svolte dai dipendenti in ambienti in cui si trovavano apparecchi ed impianti costituenti fonti di rischio ex art. 1 del d.P.R. n.1124 del 1965).

Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 23332 del 27/09/2018