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Sgravio contributivo totale – Cass. n. 41413/2021

Previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi - sgravi (benefici, esenzioni, agevolazioni) - Sgravio contributivo totale ex art. 1, comma 2, del d.l. n. 71 del 1993, conv., con modif., dalla l. n. 151 del 1993 - Abrogazione dell'art. 59, comma 9, del d.P.R. n. 218 del 1978 - Per incompatibilità - Conseguenze - Accesso allo sgravio secondo la disciplina abrogata - Discrimine temporale.

 

Il sistema dello sgravio contributivo totale ex art. 1, comma 2, del d.l. n. 71 del 1993, conv., con modif., dalla l. n. 151 del 1993, ha abrogato per incompatibilità quello regolato dall'art. 59, comma 9, del d.P.R. n. 218 del 1978, poiché la nuova disposizione è stata dettata per disciplinare una materia già regolata dalla legge precedente, dovendosi ritenere dirimente sotto il profilo cronologico, ai fini dell'accesso allo sgravio secondo la previgente disciplina, l'epoca di presentazione dell'apposita domanda amministrativa, in coerenza sistematica con le regole che presiedono l'accesso all'esenzione, totale o parziale, dall'obbligazione contributiva.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 41413 del 23/12/2021 (Rv. 663409 - 01)

 

Corte

Cassazione

41413

2021