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Lavoratori socialmente utili e lavoratori di pubblica utilità – Cass. n. 6346/2022

Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione contro la disoccupazione - contributi e prestazioni - indennità - Lavoratori socialmente utili e lavoratori di pubblica utilità - Contribuzione figurativa a carico dell'INPS - Condizioni - Iscrizione nelle liste di mobilità - Limiti temporali - Esclusione - Fondamento.

 

Per i lavoratori socialmente utili, la contribuzione figurativa a carico dell'INPS sussiste indipendentemente dalla iscrizione nelle liste di mobilità, per tutti i periodi d'impegno nelle attività di pubblica utilità, senza alcun limite temporale, come si evince dall'interpretazione letterale del combinato disposto degli artt. 10, comma 3, del d.lgs n. 81 del 2000, e 8, comma 19, del d.lgs. n. 468 del 1997; detto principio vale anche per i lavoratori di pubblica utilità e ciò in ragione del rilievo che il rapporto tra le due categorie (LSU e LPU) si pone in termini di specificazione all'interno di quella vasta tipologia di attività finalizzate alla tutela delle fasce deboli sul piano occupazionale e volte facilitarne l'ingresso nel mercato del lavoro.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 6346 del 25/02/2022 (Rv. 664007 - 01)

 

Corte

Cassazione

6346

2022