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Previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 16308 del 08/06/2023 (Rv. 667852 - 01)

Retribuzione imponibile - Minimale retributivo ai fini contributivi - Lavoratori occupati ad orario ridotto, non superiore alle quattro ore giornaliere - Minimale in misura ridotta - Applicabilità - Fondamento.

Alla stregua della disposizione speciale introdotta dall'art. 5, commi 16 e 17, del d.l. n. 726 del 1984, conv. in l. n. 863 del 1984 - non abrogata, né derogata, neanche implicitamente, dalla disposizione generale in materia di minimale (art. 1 del d.l. n. 338 del 1989, conv. in l. n. 389 del 1989) - per i lavoratori occupati ad orario ridotto, non superiore alle quattro ore giornaliere, che non abbiano stipulato un contratto di lavoro a tempo parziale nei settori quali quello dell'istruzione ed educazione scolare e prescolare non statale, il limite minimo di retribuzione giornaliera, imponibile ai fini contributivi (indicato dal primo comma dell'art. 7 del d.l. n. 463 del 1983, conv., con modif., nella l. n. 638 del 1983), è fissato nella misura del quattro per cento dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno, e la percentuale ridotta del minimale retributivo giornaliero si applica in ogni caso, tale dovendo considerarsi l'"orario ridotto" rispetto a quello pieno.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 16308 del 08/06/2023 (Rv. 667852 - 01)