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Pubblica amministrazione - rappresentanza della p.a. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 23853 del 04/08/2023 (Rv. 668724 - 01)

Capacità e legittimazione processuale - Giudizio di equa riparazione per durata irragionevole - Giudizi relativi alla medesima vicenda tenutisi dinnanzi al giudice ordinario e amministrativo - Evocazione in giudizio del solo Ministero della Giustizia e non anche del Ministero dell'Economia - Applicazione deN'art. 4 l. n. 260 del 1958 – Sussistenza - Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali - processo equo - termine ragionevole.

Nel giudizio di equa riparazione del danno subito a causa dell'irragionevole durata di processi svoltisi, in relazione alla medesima vicenda, davanti a giudici ordinari e amministrativi, in caso di erronea evocazione in giudizio del solo Ministero della Giustizia e non anche del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di tempestiva e rituale eccezione del parziale difetto di titolarità dell'obbigazione dedotta in giudizio ad opera dell'Avvocatura dello Stato, è applicabile l'art. 4 della legge n. 260 del 1958 ed il giudice è, pertanto, tenuto a fissare un termine per la rinnovazione della notifica e la corretta instaurazione del contraddittorio anche nei confronti di quest'ultimo.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 23853 del 04/08/2023 (Rv. 668724 - 01)