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Azienda - cessione - debiti Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 26450 del 13/09/2023 (Rv. 668663 - 01)

Responsabilità del cessionario per i debiti - Disciplina ex art. 2560, comma 2, c.c. - Applicabilità - Presupposti - Alterità soggettiva delle parti - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

In tema di cessione di azienda, la disciplina di cui all'art. 2560, comma 2, c.c. - che richiede, ai fini della responsabilità del cessionario per i debiti anteriori al trasferimento, la loro risultanza dai libri contabili obbligatori - è applicabile soltanto in presenza di un'effettiva alterità tra cedente e cessionario, non ravvisandosi, in caso di trasferimento solo formale, l'esigenza di salvaguardia dell'interesse dell'acquirente dell'azienda di avere precisa conoscenza dei debiti di cui potrà essere chiamato a rispondere, correlato a quello, superindividuale, alla certezza dei rapporti giuridici e alla facilità di circolazione dell'azienda.(In una fattispecie in cui la compagine sociale e gli organi amministrativi dell’impresa erano rimasti immutati, la S.C. ha affermato la responsabilità del cessionario, per i debiti anteriori alla cessione, a prescindere dalla loro risultanza dalle scritture contabili).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 26450 del 13/09/2023 (Rv. 668663 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2560