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Valutazione oggettiva delle condizioni del paese di origine – Cass. n. 5524/2021

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione umanitaria - Valutazione oggettiva delle condizioni del paese di origine - Differenza rispetto alla valutazione effettuata ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

Ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria prevista, dall'art. 19, comma 1 e 1.1 del d. lgs. n. 286 del 1998, la valutazione relativa alle condizioni oggettive del paese di origine non coincide con l'esame finalizzato all'accertamento della sussistenza di una delle forme di protezione sussidiaria previste dalla legge (quella prevista nell'art. 14, lettera c, d.lgs n. 251 del 2007) essendo le due tipologie di tutela dei diritti fondamentali caratterizzate da requisiti oggettivi e soggettivi diversi ed essendo solo la protezione umanitaria, in funzione della sua natura aperta, fondata su un accertamento comparativo focalizzato sul livello di protezione, o privazione, di diritti umani inalienabili eziologicamente correlabili con la condizione di effettiva integrazione raggiunta dal richiedente nel paese di accoglienza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice di merito, che si era limitato a scrutinare la situazione del paese di origine del richiedente, sotto il profilo della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, senza valutare e confrontare il contesto di vita nel paese di origine e in Italia ed il percorso di integrazione conseguito).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 5524 del 01/03/2021 (Rv. 660558 - 01)