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Giudizio civile e penale (rapporto) - cosa giudicata civile Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 31817 del 15/11/2023 (Rv. 669476 - 01)

Effetti del giudicato (preclusioni) - Sentenza assolutoria pronunciata in primo grado - Mancata impugnazione delle parti civili - Azione risarcitoria in sede civile - Effetto preclusivo - Esclusione.

La mancata impugnazione delle parti civili della sentenza assolutoria pronunciata in primo grado dal giudice penale, poi riformata con sentenza irrevocabile di condanna penale dell'imputato, su gravame del solo pubblico ministero, non determina alcun effetto preclusivo nei confronti dell'azione risarcitoria promossa nel successivo giudizio civile nei confronti del medesimo imputato, dovendo escludersi la formazione di una sorta di giudicato (implicito) di rinuncia alla pretesa civile e di improponibilità della relativa domanda in sede civile.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 31817 del 15/11/2023 (Rv. 669476 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043