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beni‭ ‬-‭ ‬immateriali‭ ‬-‭ ‬marchio‭ ‬-‭ ‬prodotti‭ ‬– Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬1,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬21847‭ ‬del‭ ‬15/10/2014

Prodotti messi in commercio dal produttore nei paesi dell'U.E.‭ ‬-‭ ‬Successiva circolazione in Italia per opera di terzi‭ ‬-‭ ‬Legittimità‭ ‬-‭ ‬Prodotti messi in commercio in paesi extracomunitari‭ ‬-‭ ‬Opposizione del produttore alla successiva importazione e messa in commercio in Italia da parte di terzi‭ ‬-‭ ‬Legittimità‭ ‬-‭ ‬Condizioni.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬1,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬21847‭ ‬del‭ ‬15/10/2014


Il titolare di un marchio,‭ ‬dopo aver contrassegnato il suo prodotto ed averlo immesso sul mercato,‭ ‬ovvero dopo aver consentito‭ (‬attraverso,‭ ‬ad esempio,‭ ‬un contratto di licenza‭) ‬che altri vi apponesse il segno e lo commercializzasse,‭ ‬non può impedire che il cessionario ne usi secondo le proprie scelte,‭ ‬né può opporsi alla circolazione in Italia del prodotto precedentemente messo in commercio da lui stesso‭ (‬o da soggetti a ciò legittimati‭) ‬in un paese dell'Unione Europea‭ (‬verificandosi,‭ ‬in tal caso,‭ ‬il fenomeno del cosiddetto‭ "‬esaurimento del marchio‭")‬,‭ ‬ma può,‭ ‬per converso,‭ ‬opporsi all'importazione di prodotti provenienti da un paese extracomunitario e contrassegnati‭ (‬anche legittimamente‭) ‬con il suo marchio,‭ ‬sempre che egli,‭ ‬ovvero altro soggetto da lui legittimato,‭ ‬non abbia consentito alla introduzione ulteriore di quei beni nel mercato europeo.Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬1,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬21847‭ ‬del‭ ‬15/10/2014