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Esecuzione forzata - titolo esecutivo - notificazione – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19166 del 28/09/2015

Ingiunzione ex artt. 2 e 3 del r.d. n. 639 del 1910 - Inesistenza della notificazione - Conseguenze - Incidenza sull'azione esecutiva e sul termine per proporre opposizione - Sussistenza - Incidenza sulla legittimità e fondatezza della pretesa dell'Amministrazione - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19166 del 28/09/2015

L'inesistenza della notificazione non incide sulla validità e sulla efficacia dell'ingiunzione, quale atto amministrativo contenente l'ordine di pagare una determinata somma, e quindi sulla legittimità e fondatezza della pretesa fatta valere dall'Amministrazione, ma solo sulla procedibilità dell'azione esecutiva, che l'art. 479 c.p.c. subordina alla notifica del titolo esecutivo e del precetto, rispetto alla quale la notificazione dell'ingiunzione assolve una funzione sostitutiva, nonché sulla decorrenza del termine per proporre opposizione, subordinata alla notifica del provvedimento, ai sensi dell'art. 3 del r.d. n. 639 del 1910.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19166 del 28/09/2015