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Prova - Accertamento dattiloscopico

Prova - Accertamento dattiloscopico - la verifica dattiloscopica e' dotata di piena efficacia probatoria senza bisogno di elementi sussidiari di conferma (purche' sia individuata la sussistenza di almeno 16 punti caratteristici uguali) in quanto essa fornisce la certezza che la persona con riguardo alla quale e' stata effettuata si sia trovata sul luogo in cui e' stato commesso il reato; pertanto, legittimamente, in mancanza di giustificazioni su tale presenza, viene utilizzata dal giudice ai fini del giudizio di colpevolezza (Corte di Cassazione Sezione 5 Penale Sentenza del 1 aprile 2010, n. 12792)

Prova - Accertamento dattiloscopico -

La verifica dattiloscopica e' dotata di piena efficacia probatoria senza bisogno di elementi sussidiari di conferma (purche' sia individuata la sussistenza di almeno 16 punti caratteristici uguali) in quanto essa fornisce la certezza che la persona con riguardo alla quale e' stata effettuata si sia trovata sul luogo in cui e' stato commesso il reato; pertanto, legittimamente, in mancanza di giustificazioni su tale presenza, viene utilizzata dal giudice ai fini del giudizio di colpevolezza (Corte di Cassazione Sezione 5 Penale Sentenza del 1 aprile 2010, n. 12792)


Corte di Cassazione Sezione 5 Penale Sentenza del 1 aprile 2010, n. 12792


Deduce la difesa il vizio di motivazione.

Era stata citata, dal giudice di primo grado, la giurisprudenza di legittimita' che ritiene sufficiente a provare la responsabilita' di un imputato, una pluralita' di impronte digitali nel luogo visitato dai ladri.

Nella specie tale pluralita' faceva difetto poiche' era stata rinvenuta una sola impronta, per giunta trovata su un oggetto scarsamente significativo ai fini della ricostruzione plausibile della dinamica del furto.

La questione , posta ai giudici dell'appello, era stata by-passata.

Il ricorso e' inammissibile per manifesta infondatezza.

La difesa lamenta che il giudice dell'appello avrebbe omesso di valutare la significativita' sul piano indiziario di una sola impronta digitale rinvenuta sul luogo del furto, citando giurisprudenza inappropriata.

E' vero, invece, che a prescindere dalle citazioni giurisprudenziali contenute nella sentenza impugnata, lo stato delle decisioni del giudice di legittimita' sullo specifico tema sollevato dalla difesa e' chiaro e univoco.

Non solo pronunzie risalenti ma decisioni recentissime ribadiscono il principio mai abbandonato, nella interpretazione della valenza indiziaria delle impronte digitali, secondo cui il risultato delle indagini dattiloscopiche offre piena garanzia di attendibilita' e puo' costituire fonte di prova senza elementi sussidiari di conferma anche nel caso in cui esse siano relative all'impronta di un solo dito, purche' evidenzino almeno sedici o diciassette punti caratteristici uguali per forma e posizione (n. 16356 del 2008, Rv. 239781. Massime precedenti Conformi: N. 24341 del 2005 Rv. 232213; n. 4254 del 1989 Rv. 180856; N. 11129 del 1981 Rv. 151332; Rv. 160590; Rv. 171038).

Si aggiunge, per la completezza del ragionamento induttivo, che la verifica dattiloscopica e' dotata di piena efficacia probatoria senza bisogno di elementi sussidiari di conferma (purche' sia individuata la sussistenza di almeno 16 punti caratteristici uguali) in quanto essa fornisce la certezza che la persona con riguardo alla quale e' stata effettuata si sia trovata sul luogo in cui e' stato commesso il reato; pertanto, legittimamente, in mancanza di giustificazioni su tale presenza, viene utilizzata dal giudice ai fini del giudizio di colpevolezza (Rv. 232213 cit.; Massime precedenti Conformi: N. 234 del 1986 Rv. 171556, N. 11410 del 1986 Rv. 174046, N. 4254 del 1989 Rv. 180856).

In conclusione, e' costante l'orientamento di questa Corte di legittimita' che attribuisce grave valenza indiziaria al rinvenimento di una o piu' delle dette impronte digitali sul luogo di consumazione del reato non abitualmente frequentato dall'imputato, elemento cui viene aggiunto quello della assenza di qualsiasi spiegazione al riguardo che valga a colorire diversamente il gia' eloquente elemento costituito dalla impronta.

La motivazione della sentenza appare pertanto ineccepibile ed il motivo di ricorso, basato su una tesi che e' in contrasto con l'orientamento unanime della giurisprudenza, va dichiarato manifestamente infondato.

Alla inammissibilita' consegue, ex articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro 1.000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a versare alla cassa delle ammende la somma di euro 1.000.

 

Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it