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Interesse ad agire

Procedimento civile - Interesse ad agire - L'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire. Ne consegue che non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, che può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, cod. proc. Civ.). Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 2051 del 27/01/2011

Procedimento civile - Interesse ad agire - L'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire. Ne consegue che non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, che può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, cod. proc. civ.). Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 2051 del 27/01/2011



Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 2051 del 27/01/2011

OSSERVA

Con il proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, ulteriormente illustrato da memoria, Ottavio Baldocchi, denunciando violazione/o falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c., D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 130, L. n. 326 del 2003, art. 42 e della L. n. 118 del 1971 e L. n. 18 del 1980, nonché omessa e/o insufficiente motivazione, censura la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 9 luglio-6 agosto 2009 per avere dichiarato inammissibile la domanda dallo stesso proposta, in quanto volta al mero accertamento del requisito sanitario per la concessione dell'indennità di accompagnamento.

DIRITTO

Il ricorso, nei cui confronti l'intimato Ministero dell'Economia e delle Finanze non ha svolto attività difensiva, è manifestamente infondato.

La giurisprudenza di legittimità assolutamente prevalente, muovendo dal condivisibile presupposto che la tutela giurisdizionale è tutela di diritti, ritiene che il processo, salvo casi eccezionali predeterminati per legge, può essere utilizzato solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sè, per gli effetti possibili e futuri. Pertanto non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e quindi nella sua interezza (Cass, S.U. n. 27187/2006); con l'ulteriore precisazione che l'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione della soluzione in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche Cass. 27151/2009; in senso conforme, tra le tante, Cass. 9117/2003; Cass. n. 3905/2003; Cass. n. 10039/2002).

Per le considerazioni sopra svolte il ricorso va rigettato per manifesta infondatezza.
Nulla per le spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2011

 

Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it