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Cancellerie - Orario di apertura - Tribunale di Roma

Accoglie l'appello (Ricorso numero: 1082/2012) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, respinge l'istanza cautelare proposta in primo grado. - on appare attuale e concreto il danno lamentato dai ricorrenti in I grado, tenuto anche conto, a tali fini, degli strumenti telematici predisposti in alternativa al deposito cartaceo e le concrete modalità di accesso e di smaltimento dell’utenza definite in relazione al concreto orario di apertura delle cancellerie - Consiglio di Stato decisione n. 916 del 6 marzo 2012

Consiglio di Stato decisione n. 916 del 6 marzo 2012

REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1082 del 2012, proposto da:

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura gen. dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro
Antonio Galletti, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Galletti, con domicilio eletto presso Antonino Galletti in Roma, via Lucrezio Caro, 63; Riccardo Bolognesi, Fabrizio Bruni, Antonio Caiafa, Alessandro Cassiani, Donatella Cerè, Pietro Di Tosto, Carlo Giacchetti, Mauro Mazzoni, Aldo Minghelli, Roberto Nicodemi, Matteo Santini, Maria Scialla, Isabella Maria Stoppani, Mauro Vaglio, Stefano Ruggiero, Giampaolo Girardi, Stefano Notari, Andrea Buonomo, Eugenio Cipolla, Alessio D'Agosto, Flavia Grasso, Roberto Maria Meola, Isidoro Sperti, Omar Castagnacci, Valentina Guzzanti, Pierluigi Guerriero, Vanna Oretenzi, Giorgio Lombardi, Emanuela Origlia, Francesca D'Alessio;
per la riforma
dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I n. 04912/2011, resa tra le parti, concernente LIMITAZIONE DELL'ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DELLE CANCELLERIE


Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Antonio Galletti;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2012 il Cons. Oberdan Forlenza e uditi per le parti gli avvocati Antonino Galletti ed Enrico Arena (avv.St.);


Considerato che l’appello proposto avverso l’ordinanza di accoglimento della misura cautelare appare fondato, poiché - in disparte ogni migliore valutazione della sussistenza del fumus boni iuris in sede di esame nel merito del ricorso proposto - non appare attuale e concreto il danno lamentato dai ricorrenti in I grado, tenuto anche conto, a tali fini, degli strumenti telematici predisposti in alternativa al deposito cartaceo e le concrete modalità di accesso e di smaltimento dell’utenza definite in relazione al concreto orario di apertura delle cancellerie

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
Accoglie l'appello (Ricorso numero: 1082/2012) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, respinge l'istanza cautelare proposta in primo grado.
Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: compensa tra le parti le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati:
Anna Leoni, Presidente FF
Sergio De Felice, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere
Oberdan Forlenza, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE