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Legittimazione ad causam

Nozione - Difetto - Rilievo d'ufficio - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie relativa alla successione tra aziende sanitarie nella Regione Basilicata. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 14243 del 08/08/2012


Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 14243 del 08/08/2012

La "legitimatio ad causam" si ricollega al principio dettato dall'art. 81 cod. proc. civ., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e, trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza "inutiliter data", comporta la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (col solo limite della formazione del giudicato interno), in via preliminare al merito, della coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta.

(Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato senza rinvio la decisione di merito che non aveva rilevato d'ufficio il difetto di legittimazione passiva della AUSL di Lagonegro, convenuta in appello in una controversia di lavoro nonostante il subentro nella titolarità del rapporto della ASL di Potenza, disposto dagli artt. 2 e 6 della legge reg. Basilicata n. 12 del 2008).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 81,