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Contratti - Invalidità e nullita

Rilievo officioso a parte del giudice investito della domanda di risoluzione - Ammissibilità - Condizioni - Limiti - Effetti in ordine al giudicato e alle restituzioni. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 14828 del 04/09/2012


Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 14828 del 04/09/2012

Alla luce del ruolo che l'ordinamento affida alla nullità contrattuale, quale sanzione del disvalore dell'assetto negoziale e atteso che la risoluzione contrattuale è coerente solo con l'esistenza di un contratto valido, il giudice di merito, investito della domanda di risoluzione del contratto, ha il potere-dovere di rilevare dai fatti allegati e provati, o comunque emergenti "ex actis", una volta provocato il contraddittorio sulla questione, ogni forma di nullità del contratto stesso, purché non soggetta a regime speciale (escluse, quindi, le nullità di protezione, il cui rilievo è espressamente rimesso alla volontà della parte protetta); il giudice di merito, peraltro, accerta la nullità "incidenter tantum" senza effetto di giudicato, a meno che sia stata proposta la relativa domanda, anche a seguito di rimessione in termini, disponendo in ogni caso le pertinenti restituzioni, se richieste.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 153