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Impuganzioni - Acquiscenza

Accettazione della sentenza - Comportamento assolutamente incompatibile con la volontà di proporre impugnazione - Necessità - Condizioni - Limiti - Spontanea esecuzione della pronunzia di primo grado favorevole al contribuente da parte della P.A. - Acquiescenza - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di graduatoria concorsuale. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 8537 del 29/05/2012

 

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 8537 del 29/05/2012

 

L'acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione ai sensi dell'art. 329 cod. proc. civ. (e configurabile solo anteriormente alla proposizione del gravame, giacché successivamente allo stesso è possibile solo una rinunzia espressa all'impugnazione da compiersi nella forma prescritta dalla legge), consiste nell'accettazione della sentenza, ovverosia nella manifestazione da parte del soccombente della volontà di non impugnare, la quale può avvenire sia in forma espressa che tacita: in quest'ultimo caso, l'acquiescenza può ritenersi sussistente soltanto quando l'interessato abbia posto in essere atti da quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, e cioè gli atti stessi, siano assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione.

 

Ne consegue che la spontanea esecuzione della pronunzia di primo grado favorevole, anche quando la riserva d'impugnazione non venga dalla medesima a quest'ultimo resa nota, non comporta acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 329 cod. proc. civ. e 49 D.Lgs.n. 546 del 1992, trattandosi di un comportamento che può risultare fondato anche sulla mera volontà di evitare le eventuali ulteriori spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione. (Nella specie, la S.C., in applicazione di detto principio, ha escluso che potesse costituire acquiescenza l'adeguamento, da parte dell'amministrazione scolastica, della graduatoria permanente provinciale del personale A.T.A. in dipendenza della statuizione di primo grado ed il conferimento di supplenza annuale all'avente diritto sulla base della detta graduatoria, come modificata a seguito della pronuncia del giudice).