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Civile - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 403 del 12/01/2006

Costituzione delle parti - Nullità - Rilevabilità - Preclusione - Individuazione - Fattispecie.

Nel processo civile, l'invalidità della costituzione di una delle parti non integra un nullità rilevabile d'ufficio, senza alcun limite, in ogni stato e grado del giudizio. È da ritenersi, pertanto, preclusa, in sede di giudizio di cassazione, la questione dell'irregolarità della costituzione di una delle parti in primo grado che non sia stata già sollevata tempestivamente nei motivi di appello (Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza che aveva ritenuto l'inammissibilità e, comunque, la tardività dell'eccezione relativa alla regolarità di due procure rilasciate in favore dei difensori di due parti siccome sollevata dall'appellante dopo l'assegnazione della causa a sentenza nel grado di appello, in sede di memoria di replica).

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 403 del 12/01/2006