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raddoppio del contributo unificato - impugnazioni civili - ricorso per cassazione - rigetto integrale dell'impugnazione

Corte di Cassazione, Sentenza del 18 febbraio 2014, n. 3774. Raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002 - decorrenza - notifica del ricorso - rilevanza


In tema di raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, le Sezioni Unite civili hanno precisato che per individuare i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013 (ai quali soli la previsione trova applicazione) deve aversi riguardo, secondo i principi generali in tema di litispendenza, al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario, e non a quello in cui la notifica è stata chiesta all’ufficiale giudiziario o il plico è stato spedito a mezzo del servizio postale

Corte di Cassazione, Sentenza del 18 febbraio 2014, n. 3774

Testo Completo Corte di Cassazione: