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Tariffe professionali - Minimi - Illecito disciplinare -Sanzione disciplinare per il veterinariocon tariffe troppo basse

Tariffe professionali - Minimi - Illecito disciplinare -Sanzione disciplinare per il veterinariocon tariffe troppo basse

Tariffe professionali - Minimi - Illecito disciplinare -Sanzione disciplinare per il veterinario con tariffe troppo basse (Cassazione – Sezione terza civile – sentenza 7 luglio-11 novembre 2003, n. 16943)

Svolgimento del processo

Con delibera del 27 giugno 1995 il Consiglio direttivo dell’Ordine dei medici veterinari della Provincia di Roma, affermata la responsabilità del dottor Brian gxxxxxx in ordine all’addebito di aver praticato la sterilizzazione di randagi a tariffe professionali irrispettose dei deliberati dell’Ordine, gli inflisse la sanzione disciplinare della censura.

Il ricorso proposto dall’incolpato avverso tale pronuncia fu respinto dalla Commissione Centrale per gli. esercenti le professioni sanitarie, la cui decisione (231/96 fu cassata con rinvio da questa Corte suprema sentenza 7519/99), la quale, nell’accogliere il. ricorso dell’interessato, osservò che la pronuncia impugnata aveva del tutto omesso di motivare sulla configurabilità in concreto dell’illecito disciplinare sotto il profilo sia della sussistenza e validità della delibera asseritamente violata, sia della sussistenza della violazione, contestata dal ricorrente sul, rilievo che la gratuità della prestazione non era incompatibile con la richiesta di somme a titolo di mero rimborso spese.

Pronunciando in sede di rinvio, con la decisione ora gravata, la Commissione Centrale ha respinto il ricorso così motivando: il veterinario ha l’obbligo giuridico di praticare le tariffe disposte dall’ordine professionale le attribuzioni del quale in materia trovano la loro fonte nell’articolo 3 lettera g) del decreto legislativo 233/46 e nell’articolo 2233 Cc, norme che non possono ritenersi abrogate dalla legge 287/90 sulla tutela della concorrenza e del mercato; le tariffe fissate non costituiscono infatti restrizione della concorrenza in quanto le autorità statali mantengono comunque un controllo su quanto deciso dagli ordini professionali e perché le tariffe stesse perseguono scopi di carattere generale e segnatamente quello di mantenere la proporzione tra livello degli onorari e qualità della prestazioni professionali; l’attività degli Ordini professionali non ha carattere economico, è diretta alla individuazione di parametri etici ricadenti nella deontologia professionale e concorre, nell’interesse pubblico, a garantire la tutela di un bene di primaria importanza quale la salute dei cittadini; con delibera assembleare del 10 luglio 1994 l’ordine di Roma dispose che per la sterilizzazione dei gatti randagi si dovesse applicare la tariffa prevista per i gatti di proprietà e che si potesse procedere anche a prestazioni gratuite in accordo con associazioni protezionistiche degli animali e sotto controllo dell’Ordine per sua stessa ammissione il ricorrente non aveva osservato tale delibera, avendo egli richiesto una tariffa diversa da quella minima regolamentare «senza nel contempo rispettare la fattispecie della gratuità in quanto per i cani randagi dallo stesso sterilizzati veniva richiesto un compenso giustificato, a suo dire dal rimborso dei materiali (farmaci e quant’altro) occorrenti per la sterilizzazione»; il codice deontologico per i medici veterinari prescrive all’articolo 60 che il medico veterinario non deve percepire onorari inferiori a quelli indicati nella tariffa minima o nelle convenzioni concordate con l’Ordine e tuttavia, può eccezionalmente prestare la propria opera a titolo gratuito purché la forma ed il modo di tale comportamento non costituiscano artificio per una illecita concorrenza; stante il precedente disciplinare, legittimamente era stata irrogata la sanzione della censura t in luogo di quella minima dell’avvertimento. Per la cassazione di tale decisione il ricorrente ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi, cui resiste con controricorso il ministero della Salute. Gli altri intimati non hanno invece svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Con il primo motivo del ricorso il ricorrente deduce la violazione degli articoli 383, 384, 394 5 Cpc, carenza di motivazione su punti decisivi inidoneità dei fatti accertati ad essere sussunti nel principio applicato, omissione di pronuncia ex articolo 112 Cpc ed afferma: la decisione impugnata si è limitata a mere enunciazioni di principio, ed è così ricaduta nel medesimo errore già censurato dalla sentenza rescindente; essa è infatti priva di motivazione sul punto della allegata inesistenza di specifici poteri assembleari in materia tariffaria e sanzionatoria dei professionisti iscritti all’Ordine; gli articoli 3 del decreto legislativo 233/46 e 2233 Cc fanno esclusivo riferimento ad un potere meramente consultivo e non vincolante dell’Ordine provinciale la motivazione è soltanto apparente riguardo alla sussistenza in concreto dell’illecito disciplinare contestato. Con il terzo motivo il ricorrente allega con riferimento all’articolo 360 n. 3 Cpc la violazione del decreto legislativo 233/46, del Dpr n. 233/50 dell’articolo 1 comma primo del Dpr 761/79 dei Dpr 483 e 484/97, nonché dell’articolo 2233 Cc e, nel negare la sussistenza di un obbligo giuridico del medico veterinario di attenersi alle tariffe disposte dall’Ordine professionale afferma la libera negoziabilità degli onorari tra professionista ed utente del servizio, il carattere di fonte sussidiaria e suppletiva della tariffa di cui all’articolo 2233 Cc e la natura puramente indicativa e non tassativa della tariffa segnalata dall’Ordine professionale a differenza di quanto avviene per altre categorie (ingegneri ed architetti ed avvocati), le cui tariffe sono invece vincolanti in forza di espresse previsioni di legge.

Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia la violazione degli articoli 2 e 8 legge 287/90, da interpretarsi alla luce degli articoli 85, 86 e 90 del Trattato di Roma del 25 marzo 1957, nonché del decreto legislativo 233/46 e del Dpr 221/50 ed afferma: i professionisti c.d. intellettuali, compresi gli esercenti la professione veterinaria il operano sul mercato svolgendo un’attività economica in quanto offrono i propri servizi e prestazioni suscettibili di valutazione economica e di acquisto dietro corrispettivo; pertanto, tale attività deve essere qualificata come “impresa” e l’ordine professionale quale associazione di imprese e le decisioni adottate dagli organismi professionali integrano la fattispecie della 7 “intesa” (o “pratica concordata”) tra imprese, e o configurando illecito il danno vita a provvedimenti inidonei ad imporsi all’iscritto e pertanto legittimamente da questi disapplicabili. I tre motivi - strettamente connessi e, pertanto da esaminare congiuntamente - sono infondati. La Corte - preliminarmente osservato che il ricorrente avanza altresì doglianze, che non si sono però tradotte in specifiche censure e non debbono pertanto essere prese in considerazione, in punto di composizione della Commissione Centrale ed in particolare di omessa astensione di alcuni membri di essa - rileva che differentemente dall’illecito penale per il quale vige il principio di legalità articolo 1 Cp e articolo 25 secondo comma Costituzione quello disciplinare si sostanzia invece nella violazione di precetti extralegali. quali sono le regole interne alla categoria, e non gia di atti normativi. Ne segue che come questa Corte suprema ha avuto occasione di affermare (da ultimo con sentenza 1951/03), l’individuazione di tali regole, così come la loro interpretazione ed applicazione, attengono al merito del procedimento e non sono sindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivate.

La stessa sentenza ha affermato e va qui ribadito, che la decisione della Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie relativa a procedimento disciplinare può essere impugnata con ricorso per cassazione ex articolo 111 Costituzione per vizi della motivazione solo in caso di motivazione mancante e quando la stessa presenti intrinseci vizi logici (vedansi anche Cassazione 4160/99, 362/00, 10389/01) Tanto premesso e precisato, deve osservarsi che tale vizio, nei limiti in cui esso è come sopra sindacabile da questa Corte non è ravvisabile nella decisione impugnata la quale ha dato adeguata ragione tanto dell’astratta configurabilità dell’illecito disciplinare contestato (richiamando tra l’altro l’articolo 60 del codice deontologico), quanto della commissione di esso da parte dell’odierno ricorrente donde la insindacabilità della decisione stessa.

Se, per quanto premesso, sono di per sé inammissibili le violazioni di legge allegate, deve escludersi che esse abbiano comportato effetti sulla coerenza e logicità della motivazione. Il ricorso - che non investe in modo specifico l’articolo 60 citato ritenuto violato dalla decisione impugnata ne pone bensì indirettamente in discussione la vincolatività richiamando da un lato la libera negoziabilità del compenso professionale e dall’altro le norme anche comunitarie sulla libera concorrenza e tuttavia il primo profilo trascura di considerare che nella specie forma oggetto di controversia non già il rapporto tra professionista e cliente - disciplinato, quanto al compenso dall’articolo 2233 primo comma Cc -, sebbene l’esercizio del potere disciplinare dell’ordine professionale cui il ricorrente è iscritto, in ordine alla condotta di questi relativa alla determinazione del compenso anzidetto potere disciplinare espressamente demandato all’Ordine stesso dall’articolo 2229 secondo comma Cc. Riguardo ai limiti, che si affermano valicati del concreto esercizio di tale potere, la censura si pone in contrasto con l’autonomia degli Ordini fondata su risalente tradizione storica e ripetutamente affermata da questa Corte suprema con il consenso anche della dottrina, parte della quale ne evidenzia ora, il rilievo anche costituzionale giacché la riconduce alla previsione delle formazioni sociali di cui all’articolo 2 della Carta fondamentale.

Il negare, come fa il ricorrente, che in sede disciplinare, possa imputarsi all’iscritto all’albo professionale di essersi discostato dalla tariffa elaborata dal proprio Ordine i si pone in contrasto - oltre che sul piano generale, con la richiamata autonomia anche, ed in particolare, con il secondo comma dell’articolo 2233 Cc, in forza del quale in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata oltre che all’importanza dell’opera, altresì al decoro della professione: decoro sul quale non può non esercitarsi la vigilanza dell’Ordine, potendo esso essere compromesso dalla richiesta di compensi tanto superiori al massimo quanto inferiori al minimo. Invero, la Corte costituzionale, nel dichiarare infondata la questione di costituzionalità del primo comma di detta norma (sentenza 32/1974), osservò tra l’altro che il Consiglio dell’ordine opera in funzione di fini pubblici istituzionali che trascendono quelli particolari e contingenti del professionista interessato argomentazioni che sebbene espresse con riferimento al diverso caso del parere, previsto dalla norma ben si attagliano anche alla problematica ora in esame. Non essendo qui in discussione il rapporto giuridico tra professionista e cliente, non deve stabilirsi se, come il ricorrente afferma, il compenso professionale possa essere dalle parti liberamente pattuito: anche, infatti, a seguire tale tesi, resterebbe pur sempre fermo il sindacato dell’Ordine professionale sul concreto esercizio di tale affermata libertà ed in particolare sul superamento dei limiti massimo e minimo della tariffa. Questa, anche se avesse - come il ricorrente sostiene quale corollario della tesi della libera determinabilità del compenso - carattere soltanto indicativo, sarebbe nondimeno anche in tal caso vincolante all’interno del gruppo organizzato, del quale l’organo, che ha fissato la tariffa ed è tenuto a tutelarne gli interessi costituisce diretta emanazione.

La compatibilità tra le tariffe elaborate da Ordini professionali e gli articoli 5 e 85 del Trattato Ce (divenuti, in seguito a modifica, articoli 10 e 81) ha formato oggetto - in controversie tra professionisti appartenenti ad altre categorie e clienti - di questioni pregiudiziali che non hanno fin qui trovato accoglimento da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee (vedansi le sentenze 29 novembre 2001 in causa C-221/99 e 19 febbraio 2002 in causa C-35/99): giurisprudenza dalla quale questa Corte suprema nella controversia tra un avvocato ed un cliente ha tratto (sentenza 3432/03) la validità della disposizione statale che fissa il principio della normale inderogabilità dei minimi degli onorari. Sul ben diverso piano della responsabilità disciplinare del professionista - il solo che viene in considerazione in questa sede -.tale questione così come quella, ad essa strettamente connessa della asserita violazione della legge 287/90, appare del tutto irrilevante, e ciò in considerazione del già rilevato ambito del potere disciplinare, legittimamente esercitabile sulla condotta dell’iscritto in punto di determinazione dei compensi professionali, potere che non è stato fin qui ritenuto incompatibile con le disposizioni comunitarie né è stato caducato dalla legge nazionale.

Le restrizioni derivanti dalle norme comunitarie e da quelle nazionali, che delle prime hanno inteso fare applicazione, così come, al contrario i maggiori spazi di libertà da esse riconosciuti, possono comportare il riesame della normativa sulla responsabilità disciplinare questione peraltro che involge valutazioni di opportunità e convenienza, come tali rimesse al potere discrezionale del legislatore che non ha fin qui ritenuto di esercitarlo, anche se in tal senso sono in corso in Italia ed all’estero, delle iniziative.

L’assenza vizi motivazionali comporta l’infondatezza delle censure elevate comprese quelle oggetto del primo motivo, avendo la stessa decisione dato, come sopra, adeguata risposta ai rilievi posti dalla sentenza rescindente.

2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole che gli sia stata inflitta la sanzione della censura in luogo di quella minima dell’avvertimento denuncia la violazione degli articoli 38 39 e 40 del Dpr 221/50 e dell’articolo 7 legge 300/70, richiama i principi costituzionali del giusto processo e della proporzionalità della pena ed afferma che nessuna possibilità di difesa gli è stata concessa per la “generica continuazione della violazione di regole di condotta dettate dall’Ordine”.

Le censure sono in parte inammissibili ed in parte infondate.

La questione della violazione del diritto di difesa in ordine alla sanzione è nuova, perché non risulta esaminata dalla Commissione Centrale, e comunque manifestamente infondata atteso che tale diritto deve essere riconosciuto in relazione al fatto, oggetto di incolpazione, e non già alle conseguenze sanzionatorie che da esso derivano per legge. Il richiamo ai principi del giusto processo e della proporzionalità della sanzione mirano inammissibilmente ad attenuare il giudizio di disvalore espresso dalla Commissione Centrale con motivazione sufficiente e pertanto incensurabile in sede di legittimità. La questione dell’applicabilità dell’articolo ultimo comma delle statuto dei lavoratori (legge 300/70) è nuova perché non è stata esaminata dalla Commissione centrale cui non si afferma essere stata sottoposta e comunque manifestamente infondata trattandosi di norma speciale, dettata nell’ambito del rapporto di lavoro dipendente, e come tale non estensibile alla responsabilità disciplinare di professionisti intellettuali.

3. Il ricorso deve pertanto essere respinto e nondimeno ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.

PQM

Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

 

Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it