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Famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - comunione legale - in genere - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10116 del 18/05/2015

Obbligazioni contratte da uno solo dei coniugi nell'interesse della famiglia - Qualità di debitore solidale dell'altro coniuge - Esclusione - Limiti - Principio di affidamento - Retribuzione in favore di collaboratrice domestica - Coniuge datore della provvista di denaro per il pagamento della retribuzione - Idoneità. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10116 del 18/05/2015

Obbligazioni in genere - apparenza del diritto - In genere. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10116 del 18/05/2015

In tema di rapporti patrimoniali tra coniugi, non sussiste vincolo di solidarietà per le obbligazioni assunte da uno di essi per soddisfare i bisogni familiari pur in presenza di un regime di comunione legale, fatto salvo il principio di affidamento del creditore che abbia ragionevolmente confidato nell'apparente realtà giuridica, desumibile dallo stato di fatto, che il coniuge contraente agisse anche in nome e per conto dell'altro. Ne consegue che il credito vantato dalla collaboratrice domestica per le obbligazioni assunte dalla moglie, da cui promanavano le quotidiane direttive del servizio, rende coobbligato anche il marito, datore della provvista in danaro ordinariamente utilizzata per la corresponsione della retribuzione sì da ingenerare l'affidamento di esser l'effettivo datore di lavoro.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10116 del 18/05/2015