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famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - procedimento - comparizione personale delle parti – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 21931 del 12/10/2006

Disciplina ex art. 8 legge n. 74 del 1987 - Provvedimento del Presidente del Tribunale di fissazione della comparizione delle parti innanzi al giudice istruttore - Assegnazione di un termine all'attore per la notifica del provvedimento al convenuto - Necessità - Esclusione - Implicita abrogazione dell'art. 709 cod. proc. civ. - Sussistenza - Eventuale assegnazione del termine - Irrilevanza - Unitarietà del procedimento divorzile - Configurabilità. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 21931 del 12/10/2006

Con la disciplina del processo di divorzio introdotta con l'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74, che ha sostituito l'art. 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, è stato abrogato il potere del presidente del tribunale di assegnare un termine perentorio all'attore per notificare al convenuto la fissazione dell'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore, e, con esso, implicitamente, l'art. 709 cod. proc. civ. Ne consegue l'affermazione della unitarietà del procedimento divorzile.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 21931 del 12/10/2006