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famiglia - filiazione - filiazione naturale - dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1573 del 21/01/2009

Compatibilità genetica - Accertamento tecnico preventivo - Mancata notificazione al convenuto - Conseguenze - Nullità - Mancata proposizione dell'eccezione nel procedimento ex art. 274 cod. civ. - Effetti - Sanatoria - Sussistenza - Utilizzabilità della relazione del c.t.u. nel giudizio ordinario - Sussistenza - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 274 cod. civ. - Irrilevanza - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1573 del 21/01/2009

In tema di dichiarazione giudiziale della paternità naturale, qualora la compatibilità genetica tra l'attore e l'asserito genitore abbia costituito oggetto di un accertamento tecnico preventivo svoltosi in assenza di contraddittorio per mancata notificazione del ricorso al convenuto, la mancata proposizione dell'eccezione di nullità nel procedimento in camera di consiglio volto alla dichiarazione di ammissibilità dell'azione comporta la sanatoria del vizio, rendendo utilizzabile la relazione del c.t.u. anche nel successivo giudizio ordinario, senza che assuma alcun rilievo la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 274 cod. civ., intervenuta prima della decisione, in quanto, avuto riguardo all'autonomia delle due fasi in cui si articola il processo, il giudicato formatosi a seguito della mancata impugnazione del decreto che conclude la prima fase comporta l'esaurimento del relativo rapporto, escludendo l'operatività dell'effetto retroattivo della dichiarazione di incostituzionalità.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1573 del 21/01/2009