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Modifica dell'affidamento da parte del giudice d'appello – Cass. n. 6503/2023

Famiglia - potestà' dei genitori - Provvedimenti relativi all'affidamento del minore - Modifica dell'affidamento da parte del giudice d'appello - Audizione del minore - Necessità - Audizione nel grado precedente - Irrilevanza.

 

Nei giudizi relativi alla modifica delle statuizioni sull’affidamento o sul collocamento del minore, tenuto conto anche di fattori sopravvenuti quali la modifica della residenza, ove lo stesso sia prossimo alla soglia legale del discernimento e sia stata formulata istanza di rinnovo della audizione, il giudice di secondo grado deve procedere all’ascolto o fornire puntuale giustificazione argomentativa del rigetto della richiesta, non essendo di per sé sufficiente che il minore sia stato sentito nel precedente grado di giudizio.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6503 del 03/03/2023 (Rv. 667119 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0315, Cod_Civ_art_0336, Cod_Civ_art_0337

 

Corte

Cassazione

6503

2023