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Disturbo alla quiete pubblica

Quanto ai requisiti del reato, per la sussistenza dell'elemento psicologico della contravvenzione di cui all'articolo 659 c.p., attesa la natura del reato, e' sufficiente la volontarieta' della condotta desunta dalle obbiettive circostanze di fatto, non occorrendo, altresi', l'intenzione dell'agente di arrecare disturbo alla quiete pubblica (Cass., Sez. 1, 26/10/1995, n. 11868) mentre elemento essenziale della fattispecie di reato in esame e' l'idoneita' del fatto ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone e non gia' l'effettivo disturbo alle stesse  Corte di Cassazione Sezione 1 Penale Sentenza del 14 gennaio 2011, n. 715


Corte di Cassazione Sezione 1 Penale Sentenza del 14 gennaio 2011, n. 715


MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con sentenza del 5 ottobre 2009 il Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica e nella sezione distaccata di Avola, condannava alla pena di euro 200,00 di ammenda ciascuno i coniugi So. An. e La. An. Ma. , imputati del reato di cui all'articolo 659 c.p. perche', non impedendo il continuo abbaiare di due cani pastore di loro proprieta', anche e soprattutto nelle ore notturne, impedivano il riposo e le normali occupazioni dei vicini di casa Du. Gi. e L. M. , nonche' dei loro familiari conviventi; in (OMESSO).

A sostegno della decisione il Tribunale poneva le dichiarazioni testimoniali delle pp.ll., delle quali assumeva la piena credibilita' ed affidabilita' e la testimonianza di tale La. Ro. Ro. , il quale di primo mattino era solito portare e consegnare il pane presso l'abitazione dei prevenuti.

2. Avverso detta pronuncia ricorrono per cassazione gli imputati, assistiti dai rispettivi difensori di fiducia, chiedendone l'annullamento in forza dei seguenti motivi di impugnazione.

2.1 Il difensore di La. An. Ma. denuncia difetto di motivazione, violazione di legge in relazione all'articolo 659 c.p. e violazione della legge processuale penale per la mancata assoluzione dell'imputata, in particolare deducendo che:

- il contenuto delle dichiarazioni delle pp.ll., diversamente da quanto affermato in sentenza, risultano cariche di "illazioni e supposizioni";

- il giudicante non ha tenuto adeguatamente valutato la credibilita' delle dichiarazioni accusatorie provenienti dalle pp.ll., dichiarazioni per questo interessate;

- il giudicante ha trascurato un dato fondamentale e cioe' che nella zona abitata dagli imputati e dalle pp.ll., si ritrovano "decine di cani" di proprieta' dei residenti" e "numerosissimi cani randagi";

- per la ricorrenza dell'ipotesi di reato contestato e' necessario il requisito della potenzialita' del disturbo arrecato a coinvolgere un numero indeterminato di persone e non soltanto le persone occupanti una abitazione;

- non v'e' stata prova nel processo della volontarieta' della condotta contestata.

2.2 Nell'interesse invece di So. An. si denuncia difetto di motivazione, in particolare deducendo che:

- il giudizio di colpevolezza risulta fondato sulle dichiarazioni delle pp.ll e del teste La. Ro. Ro. ;

- gli imputati vivono in luogo isolato e non puo' escludersi che i cani abbiano, di tanto in tanto, svolto la loro funzione di guardiani abbaiando in talune circostanze;

- questo pero' non significa che essi abbiano potuto abbaiare in continuazione per tutta la notte dal (OMESSO) e che abbiano in tale periodo impedito il riposo delle pp.ll.;

- il teste La. Ro. ha riferito semplicemente che quando alle ore quattro del mattino consegnava il pane agli imputati lasciandolo sul cancello, i cani abbaiavano, circostanza questa del tutto normale ed inidonea a riscontrare il racconto delle pp.ll., soprattutto nei termini dell'accusa cosi' come contestata;

- contrariamente a quanto sostenuto in sentenza le dichiarazioni delle pp.ll. non sono state affatto tra loro coerenti;

- il processo non ha dato prova dei fatti costitutivi del reato contestato nei profili di fatto denunciati dalle pp.ll.;

- e' stata invece provata l'indole docile dei cani degli imputati e non risulta escluso che nella zona agricola, teatro dei fatti di causa, passassero di solito cani randagi;

- anche le pp.ll. erano proprietarie di un cane di razza corsa;

- non vi e' prova della capacita' diffusiva del rumore indotto dall'abbaiare dei cani degli imputati e della sua capacita' di raggiungere un numero indeterminato di persone.

2.3 Nelle more del giudizio il difensore del So. ha fatto pervenire un verbale di remissione di querela sottoscritto dagli imputati e dalle pp.ll., remissione giuridicamente non apprezzabile dappoiche' non perseguibile a querela la contravvenzione per cui e' causa, mentre il difensore di La. An. Ma. ha depositato rinuncia al ricorso di legittimita', anch'essa irritale perche' non proposta personalmente dall'imputata nei modi e nelle forme di legge.

3.1 ricorsi sono manifestamente infondati.

Ed invero entrambi i difensori sviluppano tesi ed argomenti eminentemente di merito (quelli appena sintetizzati) palesemente volti a fornire una ricostruzione dei fatti diversa ed alternativa a quella motivatamente accreditata dal giudice territoriale e ad introdurre una valutazione dei dati probatori raccolti nel processo diversa da quella motivatamente illustrata dal giudicante. In tal guisa in fatto e' il giudizio circa la credibilita' delle testimonianze delle pp.ll., motivata in prime cure con la coerenza del loro racconto, non alieno anche da riconoscimenti di circostanze alle medesime sfavorevoli, con l'assenza in esso di contraddizioni e contrasti, con la mancanza nei testi stessi di atteggiamenti persecutori e con il riscontro fornito al loro racconto dalla testimonianza del La. Ro. , estraneo alle parti e testimone diretto dell'atteggiamento aggressivo e rumoroso dei cani a guardia della proprieta' dei prevenuti.

Giova a questo punto ribadire che la funzione dell'indagine di legittimita' sulla motivazione non e' quella di sindacare l'intrinseca attendibilita' dei risultati dell'interpretazione delle prove e di attingere il merito dell'analisi ricostruttiva dei fatti, bensi' quella, del tutto diversa, di accertare se gli elementi probatori posti a base della decisione siano stati valutati seguendo le regole della logica e secondo linee argomentative adeguate, che rendano giustificate, sul piano della consequenzialita', le conclusioni tratte, verificando la congruenza dei passaggi logici, con l'ulteriore conseguenza, anch'esso costantemente ribadito da questa Corte, che ad una logica valutazione dei fatti operata dal giudice di merito, non puo' quello di legittimita' opporne un'altra, ancorche' altrettanto logica (Cass. 5.12.02 Schiavone; Cass. 6.05.03 Curcillo).

Nello specifico le difese istanti contrastano il contenuto della testimonianza La. Ro. , facendogli riferire cose in parte diverse da quelle riportate dal giudicante e ritengono di individuare incongruenze nelle dichiarazioni delle pp.ll. in verita' per nulla tali. Quanto ai requisiti del reato, per la sussistenza dell'elemento psicologico della contravvenzione di cui all'articolo 659 c.p., attesa la natura del reato, e' sufficiente la volontarieta' della condotta desunta dalle obbiettive circostanze di fatto, non occorrendo, altresi', l'intenzione dell'agente di arrecare disturbo alla quiete pubblica (Cass., Sez. 1, 26/10/1995, n. 11868) mentre elemento essenziale della fattispecie di reato in esame e' l'idoneita' del fatto ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone e non gia' l'effettivo disturbo alle stesse (Cass., Sez. 1, 13/12/2007, n. 246) di guisa che rispondono del reato di cui all'articolo 659 c.p., comma 1 gli imputati per non aver impedito, nonostante le reiterate proteste delle pp.ll., il molesto abbaiare, anche in ore notturne, dei due cani di loro proprieta', custoditi nel cortile della loro abitazione (per una fattispecie simile: Cass., Sez. 1, 19/04/2001).

4.1 ricorsi sono, pertanto, inammissibili ed alla declaratoria di inammissibilita' consegue sia la condanna al pagamento delle spese del procedimento, sia quella al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, somma che si stima equo determinare in euro 1000,00 per ciascuno dei ricorrenti.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno di essi, inoltre, al versamento della somma di euro 1000,00 alla cassa delle ammende.

 

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