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Polizza assicurativa inesistente o comunque inefficace

polizza assicurativa inesistente o comunque inefficace - autorizzata dalla Regione Sicilia all'esercizio dell'attività assicurativa, per responsabilità civile da circolazione stradale, solo nell'ambito della Sicilia e relativamente a veicoli con targhe delle province siciliane - illegittimità dei provvedimenti della Regione Sicilia di autorizzazione all'esercizio della responsabilità civile auto, per essere tale potere di competenza esclusiva dello Stato (Cassazione civile , sez. III, 13 aprile 2007 , n. 8830)

polizza assicurativa inesistente o comunque inefficace - autorizzata dalla Regione Sicilia all'esercizio dell'attività assicurativa, per responsabilità civile da circolazione stradale, solo nell'ambito della Sicilia e relativamente a veicoli con targhe delle province siciliane - illegittimità dei provvedimenti della Regione Sicilia di autorizzazione all'esercizio della responsabilità civile auto, per essere tale potere di competenza esclusiva dello Stato (Cassazione civile , sez. III, 13 aprile 2007 , n. 8830)

Fatto

La spa Assitalia, con atto di citazione del 4 aprile 1995, proponeva opposizione al precetto notificato dal sig. S.S. per il pagamento della somma di L. 77.676.000.

Il precetto si riferiva alla condanna portata dalla sentenza, passata in cosa giudicata, del Tribunale di Roma del 25 febbraio 1993 che aveva condannato in solido il sig. C.P. e la spa Titano Assicurazioni al risarcimento dei danni subiti dallo S. in un incidente stradale avvenuto a Roma il 5 gennaio 1987 fra la sua autovettura e l'autocarro del sig. C., assicurato per la RCA presso la Titano Assicurazioni.

A sostegno dell'opposizione la spa Assitalia portava le seguenti ragioni che inducevano a ritenere la polizza assicurativa inesistente o comunque inefficace: a) la spa Titano, corrente in Palermo, era stata autorizzata dalla Regione Sicilia all'esercizio dell'attività assicurativa, per responsabilità civile da circolazione stradale, solo nell'ambito della Sicilia e relativamente a veicoli con targhe delle province siciliane, mentre il veicolo del sig. C., aveva subito un incidente fuori del territorio siciliano, era immatricolato in altra regione e targato con la sigla della provincia di Savona; b) con sentenza n. 634 del 10 giugno 1988 la Corte Costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità dei provvedimenti della Regione Sicilia di autorizzazione all'esercizio della responsabilità civile auto, per essere tale potere di competenza esclusiva dello Stato, in ossequio a tale decisione l'assessore regionale per l'industria aveva revocato l'autorizzazione della Titano spa; c) la Titano era stata posta in liquidazione coatta amministrativa, dopo il passaggio in giudicato della sentenza su cui si basava il precetto, ma tale procedura concorsuale si riferiva agli altri rami assicurativi esercitati dalla spa Titano. In ogni caso però la causa andava proposta nei confronti, o comunque avrebbe dovuto vedere la partecipazione, dell'impresa designata L. n. 990 del 1969, ex articolo 19, lettera b.

Si costituiva nel giudizio di opposizione il sig. S. e contestava le deduzioni avversarie rilevando in particolare che l'autorizzazione era stata revocata dopo due anni dal verificarsi dell'incidente; che il proprietario dell'autocarro assicurato presso la Titano era residente in Sicilia e che la polizza copriva i sinistri verificatisi in tutto il territorio nazionale; che nessun onere di comunicazione della lite sussisteva ai sensi della L. n. 990 del 1969, articolo 25, in quanto il passaggio in giudicato della decisione relativa alla causa promossa nei confronti della Titano era antecedente alla messa in liquidazione coatta.

Con sentenza n. 20540/1998 il Tribunale di Roma respingeva l'opposizione e condannava l'Assitalia al pagamento delle spese processuali.
L'appello della spa Assitalia è stato quindi respinto con la sentenza n. 1613/2002 della Corte di appello di Roma che ha condannato l'Assitalia al appello di Roma che ha condannato l'Assitalia al pagamento delle spese processuali del grado. La Corte romana ha rilevato che non era stato prodotto agli atti nè il provvedimento autorizzativo di ammissione della Titano all'esercizio del ramo assicurativo nè quello di revoca sicchè risulta impossibile valutare qualsiasi questione di merito attinente all'inesistenza ab origine della copertura assicurativa per inosservanza del decreto di autorizzazione. Ha inoltre ritenuto che la revoca dell'autorizzazione non può ritenersi retroattiva e che pertanto i contratti stipulati prima di essa devono considerarsi operanti sino alla naturale scadenza.
Contro la decisione della Corte di appello di Roma ricorre per cassazione l'Assitalia deducendo la violazione e falsa applicazione della L. n. 990 del 1969, articoli 7, 10, 16 e 25, e la omessa, insufficiente e illogica motivazione su punti decisivi della controversia.

Diritto

Gli aspetti dell'impugnazione relativi alla violazione della L. n. 990 del 1969, vanno trattati congiuntamente a quelli concernenti i vizi della motivazione dato che la ricorrente svolge unitariamente le proprie argomentazioni di censura della sentenza impugnata. Tali censure possono in sostanza sintetizzarsi affermando che secondo la ricorrente la copertura assicurativa non sussisteva ab origine dato che l'autorizzazione regionale era stata concessa solo limitatamente a veicoli portanti la targa di province siciliane e con riferimento al territorio siciliano mentre invece il veicolo assicurato presso la Titano era targato Savona e circolava al momento dell'incidente fuori dal territorio siciliano. L'inoperatività e la inesistenza stessa della copertura assicurativa avrebbero dovuto, secondo la ricorrente, indurre il danneggiato a rivolgere le sue richieste risarcitorie nei confronti dell'impresa designata ai sensi della L. n. 990 del 1969, articolo 19, lettera b). In ogni caso per effetto della pronuncia della Corte costituzionale il contratto di assicurazione deve considerarsi inesistente o nullo ab origine. Infine nessuna preclusione deriva secondo la ricorrente dal giudicato dato che l'impresa designata può e deve eccepire la inopponibilità della pronuncia passata in giudicato perchè emessa nei confronti di una impresa priva dell'autorizzazione ministeriale obbligatoria L. n. 990 del 1969, ex articolo 10.

Tutti i citati profili su cui si fonda l'impugnazione per cassazione sono infondati.
In primo luogo deve rilevarsi come la sentenza su cui è fondato il precetto è passata in cosa giudicata prima ancora che la società Titano fosse posta in liquidazione coatta amministrativa.
Evidentemente quindi non era possibile provocare la partecipazione al giudizio dell'impresa designata ai sensi della L. n. 990, articolo 19, proprio perchè tale designazione non giudizio relativo al risarcimento danni si è svolto quindi legittimamente nei confronti della società assicuratrice che è entrata in regime di liquidazione coatta solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza.

Quest'ultima è pertanto opponibile all'impresa successivamente designata per effetto della messa in liquidazione.

Per quanto riguarda la pretesa inosservanza del provvedimento regionale di autorizzazione, come si è detto, la decisione della Corte di appello si è basata sul rilievo dell'inesistenza agli atti del provvedimento autorizzatolo e della conseguente impossibilità di valutare i dedotti profili di violazione concernenti i limiti di operatività dell'autorizzazione. Tale questione risulta coperta dal giudicato perchè era nella sede processuale attinente all'accertamento della responsabilità della Titano che tale profilo dell'inoperatività della polizza assicurativa andava dedotto.

Ugualmente deve ritenersi per quanto concerne la pretesa retroattività della revoca dell'autorizzazione o comunque per quanto riguarda la dedotta efficacia ex tunc della pronuncia della Corte costituzionale sui contratti stipulati a seguito dei provvedimenti di autorizzazione emessi dalla Regione Sicilia. Anche qui infatti deve rilevarsi che la inesistenza, nullità o inefficacia della polizza assicurativa andava dedotta e accertata nella sede processuale propria e cioè quella relativa all'accertamento dell'esistenza dell'obbligo della assicurazione di garantire il risarcimento dei danni subiti dal sig. S..

Per quanto riguarda infine la deduzione di un difetto di legittimazione della Titano (a favore del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada) sulla base della inoperatività ab origine della polizza o della sua invalidità retroattiva non può che rilevarsi che si trattava in realtà di una questione di merito non attinente alla legittimazione in senso proprio ma piuttosto alla fondatezza stessa della domanda. In ogni caso anche il rilievo di ufficio di una tale questione non può estendersi aldilà della formazione del giudicato.

Per tutti questi motivi il ricorso va respinto.

Nessuna statuizione deve essere adottata relativamente alle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2007