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Responsabilita' civile - causalita' (nesso di) Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 26851 del 19/09/2023 (Rv. 668759 - 01)

Morte del paziente dipendente dall'errore medico - Concorso tra una causa naturale e una causa umana imputabile - Attribuzione integrale dell'evento all'autore del fatto illecito - Necessità - Rilevanza degli eventi naturali - Limiti - Liquidazione del danno.

In ipotesi di morte del paziente dipendente (anche) dall'errore medico, qualora l'evento risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, tale ultima dovendosi ritenere lo stato patologico non riferibile alla prima, l'autore del fatto illecito risponde "in toto" dell'evento eziologicamente riconducibile alla sua condotta, in base ai criteri di equivalenza della causalità materiale, potendo l'eventuale efficienza concausale dei suddetti eventi naturali rilevare esclusivamente sul piano della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c., ai fini della liquidazione, in chiave complessivamente equitativa, dei pregiudizi conseguenti, ascrivendo all'autore della condotta un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose da rapportare, invece, all'autonoma e pregressa situazione patologica del danneggiato.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 26851 del 19/09/2023 (Rv. 668759 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2043