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Responsabilità' civile - Terzo acquirente di un bene del debitore Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24196 del 08/08/2023 (Rv. 668645 - 01)

Esercizio dell'azione revocatoria da parte del creditore - Compimento da parte dell'acquirente di atti che rendono irrealizzabile l'effetto della revocatoria - Responsabilità dell'acquirente ex art. 2043 c.c. - Configurabilità - Danno - Liquidazione - Criteri - Fattispecie.

Il terzo che acquista un bene del debitore con un atto di disposizione patrimoniale suscettibile di revocatoria ex art. 2901 c.c. è responsabile direttamente nei confronti del creditore, ex art. 2043 c.c., per gli atti successivi all'acquisto del bene che abbiano in concreto reso irrealizzabile, in tutto o in parte, il ripristino della garanzia patrimoniale; il pregiudizio consiste esclusivamente nella privazione della possibilità di esercitare utilmente l'azione revocatoria e va commisurata all'utilità che il creditore danneggiato avrebbe potuto conseguire in difetto dell'attività elusiva. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva riconosciuto a titolo risarcitorio il valore commerciale del bene al momento della rivendita, senza considerare i costi, relativi alla liberazione dalle ipoteche, che avevano accresciuto il valore di rivendita).

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24196 del 08/08/2023 (Rv. 668645 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2901, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1227