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Pendenza di giudizio arbitrale avente ad oggetto un credito – Cass. n. 5694/2023

Arbitrato - compromesso e clausola compromissoria - fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento – effetti - liquidazione coatta amministrativa - in genere - Clausola compromissoria accessoria ad appalto - Pendenza di giudizio arbitrale avente ad oggetto un credito - Apertura del fallimento (o della liquidazione coatta amministrativa) di una delle parti - Effetti - Improcedibilità dell'arbitrato - Fondamento.

 

Il giudizio arbitrale promosso sulla base della clausola compromissoria accessoria ad un appalto e per l'accertamento di un credito da esso dipendente, diviene improcedibile al sopraggiungere della messa in liquidazione coatta amministrativa di una delle parti del contratto (nella specie, l'appaltatore), stante l'esclusività dell'accertamento del passivo nella sede concorsuale, a cui è comunque tenuta, ai sensi degli artt. 52 e 93 l.fall., la parte creditrice (nella specie, il committente) se il rapporto è ancora pendente e, cioè, non esaurito ai sensi dell'art. 72 l.fall.

Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 5694 del 23/02/2023 (Rv. 667323 - 01)

 

Corte

Cassazione

5694

2023