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Successione nel processo - a titolo particolare nel diritto controverso - legittimazione ad agire – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6183 del 16/03/2011

Perdita della legittimazione in corso di giudizio - Improponibilità della domanda - Esclusione - Fondamento.

La legittimazione ad agire, che sia esistente al momento dell'introduzione della lite ma venga meno nel corso del giudizio, non determina l'improponibilità della domanda, atteso che l'art. 111 cod. proc. civ., nel disciplinare il fenomeno della successione a titolo particolare nel rapporto giuridico controverso, stabilisce che, quando si verifichi tale ipotesi, il processo prosegua tra le parti originarie, salva la possibilità dell'intervento del cessionario e dell'estromissione del cedente.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6183 del 16/03/2011