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Successioni mortis causa - successione legittima e necessaria - azione di riduzione (lesione di quota di riserva) – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1679 del 22/06/1963

Condizioni per l'esercizio dell'azione - accettazione beneficiata - preliminarità alla proposizione della domanda di riduzione - accettazione col beneficio d'inventario fatta da altro legittimario.*

L'accettazione con beneficio d'inventario deve essere presentata preventivamente, cioè prima dell'inizio dell'azione di riduzione e non può essere fatta nel corso del giudizio onde, l'inizio dell'azione di riduzione, senza la previa accettazione, con il beneficio di inventario, deve essere intesa come accettazione pura e semplice, che preclude non solo la possibilità per l'attore in riduzione di accettare con il beneficio d'inventario successivamente, sebbene anche la possibilità di giovarsi della accettazione con beneficio fatta nell'interesse di altro legittimario incapace. La norma dell'art 510 cod civ opera, pertanto, solo quando l'accettazione beneficiata sia fatta tempestivamente in questo caso, basta che uno dei legittimari lo faccia per estendere gli effetti agli altri. Ma, se uno dei legittimari accetta puramente o semplicemente, oppure (il che vale lo stesso) agisce in riduzione senza la sua previa accettazione beneficiata, l'estensione non è più concepibile.*

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1679 del 22/06/1963