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disdetta‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬3,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬27541‭ ‬del‭ ‬30/12/2014‭

Locazione ad uso abitativo‭ ‬-‭ ‬Prima scadenza nel regime di cui alla legge n.‭ ‬431‭ ‬del‭ ‬1998‭ ‬-‭ ‬Disdetta‭ ‬-‭ ‬Irritualità per difetto di specificazione dei motivi di diniego della rinnovazione‭ ‬-‭ ‬Validità per la scadenza successiva‭ ‬-‭ ‬Sussistenza‭ ‬-‭ ‬Limiti.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬3,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬27541‭ ‬del‭ ‬30/12/2014‭


In tema di locazione di immobili ad uso abitativo,‭ ‬la disdetta priva della specificazione dei motivi di diniego,‭ ‬intimata per la prima delle scadenze nel regime‭ "‬ex lege‭" ‬9‭ ‬dicembre‭ ‬1998,‭ ‬n.‭ ‬431,‭ ‬benché inidonea ad impedire la rinnovazione contrattuale a tale data,‭ ‬è automaticamente valida per quella immediatamente successiva,‭ ‬salvo che dalla disdetta stessa o da un'opposta univoca volontà successiva dell'intimante non risulti una espressa indicazione in senso contrario.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬3,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬27541‭ ‬del‭ ‬30/12/2014‭