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Titoli di credito - titoli nominativi - trasferimento – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1464 del 23/03/1989

Girata dichiarata in nome del legittimo portatore - mancata indicazione nel documento del conferimento del potere rappresentativo - interruzione della serie continua delle girate - esclusione - acquirente in buona fede del titolo - tutela ex art. 1994 cod. Civ. - applicabilità.

La serie continua delle girate su un certificato azionario, quale requisito per gli effetti dell'acquisto in buona fede "a non domino", ai sensi dell'art. 1994 cod. civ., non è interrotta dalla girata che sia stata apposta da agente di cambio con la dicitura "per mandato speciale del girante", seguita dalla sottoscrizione e dalla qualifica, ma senza che dal titolo risulti il conferimento del potere rappresentativo, posto che il requisito medesimo, anche per i titoli nominativi, richiede la formale ricostruibilità della derivazione dell'acquisto dall'originario intestatario, a prescindere dalla validità delle singole girate.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1464 del 23/03/1989